Lo Statuto del Ce.Di.M.

Statuto - Associazione Sindacale

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1
È costituita una Associazione denominata "CEDIM - Centro Difesa Marittimi".
Art. 2
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di tutela a difesa dei lavoratori del mare.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
Art. 3
L'Associazione ha sede in Molfetta.

PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale di 1 euro (lire 1936,27);
b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell'Associazione i lavoratori iscritti nella gente di mare di 1ª, 2ª, 3ª categoria ancorché pensionati e loro superstiti che ne condividono gli scopi;e, previa domanda verbale, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed invitati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contratto associativo è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto.
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l'Assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato a ciascun associato un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Comitato Direttivo è composto da tre soci. Dura circa tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due membri, potrà
inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o dal terzo componente.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
È composto di tre membri, che possono essere eletti tra i soci o con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO
Art. 12
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla leggea favore di altre strutture.
Art. 13
L'Associazione si estingue:
- quando risulta impossibile perseguire gli scopi sociali;
- quando il numero dei soci è inferiore a tre;
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.