Lo Statuto del Ce.Di.M.
Statuto
- Associazione Sindacale
DENOMINAZIONE
OGGETTO SEDE
Art.
1
È costituita una Associazione denominata "CEDIM - Centro
Difesa Marittimi".
Art. 2
Essa intende perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione
è lo svolgimento di attività nel settore di tutela a
difesa dei lavoratori del mare.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia
svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
Art. 3
L'Associazione ha sede in Molfetta.
PATRIMONIO
Art. 4
Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale di 1 euro (lire 1936,27);
b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati
che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed
al funzionamento dell'Associazione;
c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati dell'Associazione i lavoratori iscritti nella
gente di mare di 1ª, 2ª, 3ª categoria ancorché
pensionati e loro superstiti che ne condividono gli scopi;e, previa
domanda verbale, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto
di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che
verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati
che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro
il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per
l'anno successivo ed invitati al versamento della quota annuale di
associazione.
Il contratto associativo è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative. È ammessa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o
esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera
motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza
con quella dell'Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato
decaduto.
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 8
Gli associati formano l'Assemblea.
L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità
della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione
è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà
degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque
sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza
semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà
tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea
deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato a ciascun
associato un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri
due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Il Comitato Direttivo è composto da tre soci. Dura circa tre
anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente
un Vice presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare
uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo
coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i
membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato
Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione,
ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo
e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote
associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei
fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici
ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività
dell'Associazione.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di
almeno due membri, potrà
inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti
del Comitato stesso.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare
e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà
essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri;
è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o dal terzo
componente.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima
della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante
invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente,
ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio
e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 11
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora
la stessa lo ritenga necessario.
È composto di tre membri, che possono essere eletti tra i soci
o con idonea capacità professionale, anche non associati, la
cui funzione è controllare la correttezza della gestione in
relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione
annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.
BILANCIO
Art. 12
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile
il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il
bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.
2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla leggea favore di altre strutture.
Art. 13
L'Associazione si estingue:
- quando risulta impossibile perseguire gli scopi sociali;
- quando il numero dei soci è inferiore a tre;
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente
al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà
riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.